L'IVA PER GLI ENTI NON PROFIT SLITTA A GENNAIO 2026

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Il Consiglio dei Ministri approva un decreto per proroghe normative
Il Consiglio dei Ministri, il 9 dicembre 2024, su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi che mirano a garantire la continuità dell’azione amministrativa.
Queste misure, come spiegato nella nota ufficiale del Governo, sono essenziali per rafforzare l’efficienza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni, introducendo soluzioni organizzative mirate.
Proroga del regime IVA per gli enti associativi
Tra le novità principali introdotte dal decreto, spicca la proroga del regime IVA per gli enti associativi. Secondo quanto riportato nella comunicazione ufficiale del Governo: “Si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Implicazioni per gli enti associativi
Gli enti associativi, che fino ad oggi erano esclusi dal regime IVA, saranno sottoposti a nuove regole a partire da gennaio 2026. Pur rimanendo esenti dall’imposta, dovranno comunque affrontare nuovi adempimenti burocratici che aumenteranno il loro carico amministrativo.
Da questa disciplina restano escluse le Onlus, che continueranno a beneficiare di un trattamento speciale, almeno fino a che la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore non ne sancirà la sparizione.
Obiettivi del decreto
Con questa proroga, il Governo punta a offrire più tempo agli enti interessati per adeguarsi alle nuove disposizioni, consentendo una transizione più graduale verso il nuovo regime fiscale.
Se, però, da un lato il decreto viene presentato come un passo importante per l’armonizzazione delle norme fiscali applicabili agli enti associativi, in linea con gli obiettivi di semplificazione amministrativa, dall’altro non sfugge la necessità di esercitare un controllo sempre maggiore anche su contribuenti che da qualche anno, quanto a controlli, appunto, il legislatore sta cercando mettere al pari del mondo aziendale.
Ad avviso dello scrivente, infatti, l’obbligo di emissione di fattura elettronica, ancorché emessa in esenzione di Iva, non avrebbe altro scopo e sarebbe figlio non già del “Fisco amico”, ma del contrasto all’evasione delle imposte in un mondo che, purtroppo, a questa presunzione ha spesso prestato il fianco.

Giancarlo Andolfatto

CHIUSURA ESERCIZI COINCIDENTI CON L'ANNO SOLARE

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Il 31 dicembre che, come abbiamo visto è la scadenza per la delicata tematica della tutela dei minori in associazione, è però anche la naturale conclusione degli esercizi sociali che abbiano fissato a riferimento l’anno solare. Non è infrequente che le associazioni adottino un esercizio sociale coincidente con la stagione sportiva; in questo caso tutte le scadenze decorreranno dalle date indicate da ciascuno statuto. 

Tornando a quanti invece adottano l’anno solare, per il periodo 1/1 - 31/12 dovrà essere predisposto il rendiconto annuale. Esso viene predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Ente, il quale poi convocherà l’Assemblea Ordinaria cui compete la sua definitiva approvazione. L’occasione è anche quella per verificare il pagamento della quota sociale annuale, che dà diritto al socio a partecipare alla assemblea la quale è normalmente preceduta dalla verifica poteri, ovvero dal controllo che i partecipanti siano in regola, appunto, con il versamento delle quote stabilite dal Direttivo. 

Sebbene possa sembrare prematuro parlare di questo tema, esso è, invece, di una importanza basilare nella vita associativa e la sensibilità verso di esso determina il grado di democraticità dell’Ente stesso. Gli statuti normalmente indicano in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la data entro la quale portare in assemblea il rendiconto. Laddove nulla fosse previsto, il termine utile per provvedere a questa incombenza è il 30/6, ovvero a sei mesi dalla chiusura. 

Appena passate le vacanze natalizie, dunque, non sarà affatto fuori luogo mettere al lavoro il segretario per fare ordine nella documentazione relativa ad entrate ed uscite dell’anno e, sulla scorta dell’estratto conto bancario e della prima nota cassa, produrre una prima bozza di bilancio consuntivo. Per una associazione, con codice fiscale - o con Partita Iva che non abbia optato per la contabilità ordinaria - la normale modalità di tenuta contabile è quella per cassa ed il rendiconto altro non sarà che la fotografia di quanto avvenuto, dal punto di vista contabile, nel periodo considerato. Se nello sport gli schemi di bilancio, situazione economica e patrimoniale scaturiscono dalla tenuta di un normale registro giornale, gli Enti del Terzo Settore (ETS, ODV, APS) sono, invece, tenuti a redigere il loro bilancio secondo schemi indicati da apposito Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020, ma anche in questo caso, per volumi d’affari che non superano i 220.000 Euro/anno, il rendiconto sarà redatto con criterio di cassa ed entro il 30 giugno sarà depositato nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Non prendete sottogamba questa incombenza dunque e, se del caso, non fatevi scrupolo nel richiederci i facsimile della modulistica necessaria: rendiconti, bozze verbali del direttivo e dell’assemblea.

(G.A.)

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