Ormai consegnate ai propri collaboratori le Certificazioni Uniche relative ai rimborsi sportivi corrisposti nel 2021, alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche operanti ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002, per continuare a gestire correttamente la materia, potrebbe essere interessante conoscere la risposta all’interpello del 12.4.2022 n. 189, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituiscono redditi agevolati ai sensi dell’art. 67 comma 1, lettera m) del TUIR, i compensi corrisposti in ambito sportivo dilettantistico riconosciuto dal CONI, a custodi, giardinieri e addetti alle pulizie di un impianto sportivo. Tali figure di collaboratori sono infatti presenti praticamente in tutti gli sport sia per le discipline all’aria aperta che indoor.
Ma come si è giunti a tale precisazione oggi non più equivocabile né eludibile?
Una ASD con una istanza di interpello sull’argomento, dovendo valutare il costo per la gestione di una palestra da prendere in gestione ha chiesto se tra i collaboratori cosiddetti sportivi potesse rientrare anche il personale da adibire a mansioni di custodia, pulizia e cura del giardino del palazzetto, servizi per cui l'ente appaltante prevedeva la gestione in capo all'appaltatore.
Erano anche quelle figure connesse all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o il reddito derivante dalle loro attività era semplicemente un reddito diverso ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett m) del TUIR e come tale tassabile, ovvero gli si poteva applicare il regime agevolato di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR , ai sensi del quale «i compensi di cui alla lettera m) del comma 1, dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro?
Vi risparmiamo qui il dotto argomentare dell’Agenzia che potrete verificare semplicemente googolando: Interpello Agenzia Entrate 189/2022, per dirvi invece che la conclusione non poteva che essere la più restrittiva e che pertanto i compensi corrisposti a custodi, addetti al giardinaggio ed alle pulizie non sono riconducibili alla previsione normativa di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR e, di conseguenza, sono tassabili.
Per quanto utile in questa sede diremo invece che laddove si tratti di mansioni che il CONI ritiene indispensabili alla realizzazione dello spettacolo sportivo, oltre la soglia esente dei 10.000 Euro/anno entro la quale non si paga l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non vi è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, sugli importi e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'IMPOSTA pari al 23% oltre ad ADDIZIONALI regionali e comunali, mentre sulle somme che eccedono tale soglia è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di ACCONTO del 23%.
In materia, circolari e pareri si sprecano da anni per stabilire quali siano i collaboratori che partecipano all’allestimento dello spettacolo sportivo e se l’Agenzia anche in questo caso ha ulteriormente precisato trattarsi di soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e che ne determinano, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri), vien però da chiedersi a che titolo vengano esclusi dalla detassazione servizi i quali in concreto altro non costituiscono che la doverosa oltre che decorosa accoglienza tanto degli atleti per allenamenti e gare che degli stessi eventuali spettatori.
Forse un po' più di coraggio da parte del CONI non avrebbe guastato.